Cessione del credito ristrutturazione, tutto quello che devi sapere

Con il decreto rilancio sono state introdotte delle novità riguardo ai lavori di ristrutturazione di case private ed edifici condominiali. Queste novità sono le detrazioni che è possibile ottenere attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo in dettaglio quali sono queste detrazioni e la procedura da seguire per usufruirne.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Le detrazioni che danno diritto ad ottenere i vari bonus pensati per le ristrutturazioni ed il rilancio dell’economia, sono state ampliate ad altre casistiche, ed è stato reso possibile non soltanto ottenere uno sconto immediato in fattura, ma anche cedere il proprio credito ad un istituto bancario oppure ad uno finanziario.

Le detrazioni che possono essere cedute riguardano le spese fatte dal 1 gennaio dello scorso anno fino al 31 dicembre prossimo e riguardano questi interventi:

  • ristrutturazione edilizia che possono essere detraibili in 10 anni
  • installazione di impianti fotovoltaici, e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
  • restauro delle facciate dei vari edifici, conosciuto come “bonus facciate”, e lavori di riqualificazione energetica  dello stabile per mezzo dei quali si accede al sismabonus o all’ecobonus, anche questi che possono essere detraibili in 10 anni

Le opzioni disponibili

La cessione del credito è l’unica opzione disponibile per una serie di soggetti come quelli che percepiscono soltanto redditi soggetti a “tassazione separata”, oppure a imposta sostitutiva, o fanno parte della cosiddetta “no tax area” e sono quindi incapienti.

Per questi ultimi la mancanza di una imposta lorda rende infatti impossibile applicare le detrazioni con rimborso in 10 anni. Al posto della detrazione è quindi possibile scegliere uno sconto in fattura di pari importo, che viene applicato direttamente dai fornitori. Esemplificando, se il lavoro di ristrutturazione da eseguire ha un valore totale di 10mila euro, chi lo esegue ha diritto ad uno sconto di 5mila euro.

Nel caso in cui la persona esegua una spesa che dà diritto al 110% di detrazione non pagherà niente, ma nello stesso tempo non potrà recuperare i mille euro aggiuntivi.

Le possibilità per il fornitore

Il fornitore ha due opzioni possibili: utilizzare in proprio la detrazione ottenuta con lo sconto in fattura, utilizzandola sottoforma di credito d’imposta verso lo stato, oppure cederla a un istituto di credito o ad un intermediario finanziario.

In particolare, nel caso in cui lo sconto in fattura riguardi dei lavori che rientrano nella categoria del superbonus, al fornitore rimarrà a disposizione il 10% che non ha riconosciuto al cliente nell’ambito dello sconto in fattura. Esemplificando, sempre nel caso di un importo di lavori pari a 10mila euro, il fornitore potrà utilizzare un credito d’imposta totale di 11mila euro da detrarre in 5 anni.

Le altre opzioni a disposizione per la cessione del credito

Questa scelta può essere effettuata anche relazionandola agli stati di avanzamento dei lavori, e nel caso di interventi di ristrutturazione che rientrano nella categoria del superbonus non devono essere più di 2 con il primo che deve avere come importo almeno il 30% del totale ed il secondo il 60% del totale.

Per le spese che sono state sostenute nel corso del 2020 e che saranno sostenute nel 2021, esiste inoltre la possibilità di cedere il credito per le rate residue- Esemplificando, chi ha sostenuto una spesa nel corso del 2020 può scegliere di portare come credito nella dichiarazione dei redditi le prime due rate e cedere il residuo.

Non è invece possibile effettuare il recupero del credito d’imposta non utilizzato inserendolo nelle dichiarazioni dei redditi successive oppure chiederne il rimborso. Nel caso in cui le persone che hanno diritto alla detrazione sono più di una, ognuna può scegliere autonomamente l’opzione più gradita, per cui in caso di interventi di ristrutturazione di un condominio ogni condomino può decidere per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.

Come si effettua la cessione della detrazione

La cessione della detrazione da parte del beneficiario deve esser comunicata dallo stesso in maniera diretta e per via telematica, sull’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate. In alternativa il beneficiario può rivolgersi ad un professionista abilitato oppure ad un CAF. Nel caso di lavori eseguiti su un condominio, se tutti i condomini hanno effettuato la stessa scelta, la comunicazione viene effettuata dall’amministratore.

Per la comunicazione della cessione del credito sono necessarie le credenziali oppure lo Spid, tramite il quale si accede alla sezione dedicata. Tramite vari passaggi si accede ad un modello telematico da compilare. Molto importante è ricordare che la comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo successivo all’anno di effettuazione delle spese.

A causa della pandemia è stata fatta una eccezione, con lo spostamento delle spese sostenute nel 2020, con la data ultima fissata al 15 aprile. Entro i cinque giorni successivi, chi ha inviato la comunicazione ne riceve la ricevuta, nella quale viene comunicata l’accettazione della richiesta oppure il rifiuto.

Per il cittadino è anche possibile effettuare l’annullamento della comunicazione inviata, entro il 5 del mese successivo, oppure inviarne una che sostituisce completamente la precedente.

Per la cessione degli importi relativi al superbonus del 110%, come riportato sul sito www.immobiliovunque.it, oltre alla comunicazione e agli adempimenti previsti dalle norme, è necessario un visto di conformità emesso da un professionista abilitato oppure da un CAF, nel quale sia attestata la “sussistenza dei presupposti” in base ai quali si ha diritto alla detrazione.

Nel caso in cui venga accertata, durante i controlli che vengono eseguiti da parte dell’ENEA o dell’Agenzia, la non spettanza delle detrazioni, anche in maniera parziale, verrà effettuato il recupero delle somme, con maggiorazioni per sanzioni e interessi.