Malasanità e diritto al risarcimento

malasanita

Il problema della malasanità si pone soprattutto in relazione ai danni che un paziente può subire dopo un errore medico, ed al risarcimento che può conseguire al danno medesimo. Si tratta di una materia fondamentale e spesso poco chiara, per cui si necessita di una delucidazione in merito al concetto di ‘responsabilità medica’.

Si parla di responsabilità medica in relazione ad una condotta dolosa o colposa dal medico che causa un danno al paziente.

Ovviamente nella maggior parte dei casi il medico non causa intenzionalmente, e quindi dolosamente, un danno al paziente: è più frequente il caso in cui ciò accada per colpa, vale a dire per imperizia, negligenza o imprudenza del medico.

Esistono tantissime tipologie di fattispecie che possono essere inquadrate nel concetto di errore medico, a titolo di esempio la somministrazione di una terapia sbagliata, oppure un errore nell’ambito della diagnosi (per esempio, il non rinvenire nei sintomi una malattia che poi si evolve a causa della mancata o sbagliata terapia).

In particolare l’errore medico può scaturire da una diagnosi sbagliata o ritardata, dalla mancata prescrizione di esami, da un intervento chirurgico eseguito male o in modo erroneo, o da uno sbaglio circa la gestione delle cure o della riabilitazione del paziente in seguito alla malattia.

L’errore del medico, se vi è un danno, legittima il paziente a chiedere il risarcimento danni malasanità direttamente alla struttura sanitaria e nel caso di struttura pubblica, anche all’ASL competente per territorio.

In primo luogo il paziente deve avere le prove dell’esistenza di un errore e per questo dovrà richiedere tutta la documentazione medica (la copia della cartella clinica) dell’ospedale o struttura sanitaria. Inoltre si deve rivolgere ad un medico legale che potrà accertare se esiste o meno un danno subito dal paziente, per mezzo di una perizia scorra. Se la perizia propende per l’esistenza di un errore, si può cominciare l’iter per la richiesta di un risarcimento.

Iter che oggi richiede la procedura di mediazione obbligatoria per giungere ad un accordo fra le parti in contesa, in modo da evitare di dover giungere ad un giudizio.
In alternativa è possibile esperire un tentativo di conciliazione per mezzo dell’accertamento tecnico preventivo. Questo viene effettuato per mezzo di un consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale, il cui scopo è quello di valutare se sussiste o meno responsabilità medica e poi sulla base di quest’ultima valutazione, la compagnia assicurativa potrà formulare una offerta di risarcimento (o ritenere che non sia dovuta alcuna offerta, per esempio perché si ritiene che non sussista la responsabilità del medico).

Se nessun tipo di procedimento di mediazione o conciliazione dà i suoi frutti, l’arrivo ad un processo è inevitabile.

L’ospedale è responsabile delle azioni dei collaboratori, per cui è necessario fare causa all’ente al quale appartiene il medico o l’infermiere al quale si imputa il comportamento.
La colpa dell’operatore sanitario si ha se si dimostra che ha agito al di sotto degli standard richiesti nella professione medica del luogo dove esercita. È altresì necessario che sussista un nesso fra il comportamento colposo del medico o operatore sanitario e il danno: quindi il comportamento deve essere la causa immediata – o principale – del danno subito. Cosa che non è facile dimostrare nel caso in cui sia possibile o probabile che comunque il danno, anche in assenza della negligenza in questione, si sarebbe comunque verificato.

Attenzione anche al tipo di responsabilità del medico, che è contrattuale – se ha stipulato un contratto con cliente – ma nella maggior parte dei casi sarà tenuto al risarcimento del danno extracontrattuale.

Nel caso di responsabilità contrattuale, la prescrizione interviene entro 5 anni, nel caso di quella contrattuale entro 10 anni. Ci sono differenze anche nell’onere della prova: nella responsabilità contrattuale chi ha subito il danno deve dimostrare l’inadempimento della struttura sanitaria ed il danno a ciò connesso. Nel caso di quella extra contrattuale bisogna dimostrare il nesso fra colpa del medico e danno procurato.