La normativa europea stabilisce e regolamenta la detenzione del porto d’armi ad uso sportivo, a patto che sia utilizzata esclusivamente per il tiro a segno. Ma cosa serve per ottenere tali armi? L’iter per la detenzione fa riferimento sia alle armi corte sia a quelle lunghe.
Il porto d’armi in questione, così come si legge sulle note della Gazzetta Ufficiale in merito al Decreto del 10 agosto dell’anno 2018, si autorizza soltanto per essere utilizzato nei campi da tiro o presso i campi di tiro a segno. Nello specifico, ecco quali sono quelle ammesse:
- 3 Armi classificate come “da sparo”;
- 3 Armi classificate come “sportive”;
- Per le armi da caccia, non è stato imposto alcun limite.
Quali documentazioni occorrono per ottenere il porto d’armi ad uso sportivo
Per ottenere il porto d’armi ad uso sportivo è indispensabile presentare un certifico medico che attesti la propria idoneità mentale (anamnestico), e in cui si dichiara che il soggetto non assume nessun tipo di alcol o droga.
Per superare tale iter, oltre alla documentazione rilasciata dal proprio medico di base, quest’ultima andrà mostrata all’ufficio ASL di competenza, dove a sua volta sarà presente un ufficiale sanitario che si accerterà dell’idoneità confermata dall’attestato anamnestico.
Post controlli medici, l’ultima prova da superare riguarderà il maneggio d’armi, da cui sono esclusi coloro che hanno già svolto il servizio militare di leva.
Dove presentare la domanda per il porto d’armi ad uso sportivo
Terminata l’idoneità mentale all’ottenimento del porto d’armi ad uso sportivo, dovrete inviare la domanda al fine di ottenere la consegna del porto d’armi. Il modulo sarà da presentare presso la stazione dei Carabinieri oppure in questura (vanno bene le più vicine al luogo in cui si abita).
Dal momento in cui il porto d’armi per uso sportivo vi verrà rilasciato, la sua validità è di sei anni. L’autorizzazione prevede di poter esercitare attività quali: tiro a segno e tiro a volo. Nel modulo verrà chiesto l’inserimento di tali documenti:
- Certificazione medica così come previsto dall’ex articolo 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’acronimo sta per T.U.L.P.S., accolto con R.D. 18 giugno 1931, numero 773.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cui è possibile fare riferimento nell’articolo 47 del D.P.R. 28 del mese di dicembre 2000, numero 445 e ss.mm.ii., che attesta la partecipazione del soggetto in questione, all’attività sportiva da svolgere in una Sezione del Tiro a Segno Nazionale oppure un’associazione di tiro purché sia iscritta ad una federazione sportiva convenzionata al CONI, rispettando l’articolo 3, legge 25 marzo 1986, numero 85;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento all’articolo 46 del D.P.R. del 28 dicembre dell’anno 2000, numero 445 e ss.mm.ii., relativo alla rinuncia allo status di “obiettore di coscienza”, sempre in merito all’articolo 636, comma 3, del D.Lgs. del 15 marzo 2010, numero 66 (Codice ordinamento militare).
Al termine dei sei anni, la stessa modulistica andrà re-inviata secondo le stesse modalità al fine di poter rinnovare la licenza del porto d’armi ad uso sportivo.